LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al fine di perseguire la valorizzazione del proprio patrimonio, anche mediante lo sviluppo di sinergie istituzionali con Amministrazioni statali volte a consentire una migliore distribuzione delle sedi della Polizia stradale di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare appositi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica del compendio regionale denominato "Doidis-Villa ex Rizzani" in Comune di Pagnacco.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
3. Nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare alla collettività la continuità delle funzioni svolte dalla Questura di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi finalizzati alla messa a disposizione o alla cessione a titolo gratuito, nei termini e alle condizioni previste dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), di immobili appartenenti al patrimonio regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi del comma 3, la concessione di un contributo all'Amministrazione statale competente, nel limite massimo di 160.000 euro, finalizzato all'adeguamento funzionale degli immobili stessi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a prevedere, nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi del comma 3, la concessione di un contributo all'Amministrazione statale competente, nel limite massimo di 15.000 euro, finalizzato alle operazioni connesse al trasferimento degli uffici interessati.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
8. Alla legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 4 è abrogato;

b)
al comma 3 dell'articolo 6 le parole << Per le finalità di cui all'articolo 4 >> sono soppresse.

9. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di concorrere ad assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso la partecipazione al capitale in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall' articolo 111 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è autorizzata ad acquisire una quota del capitale sociale di Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni, con sede in Padova, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 47.000 euro. La partecipazione non potrà in ogni caso superare il limite previsto dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia di società a partecipazione pubblica.
10. In caso di modifica dell'oggetto sociale di cui all' articolo 2521, terzo comma, numero 3), del codice civile , la Regione recede dalla qualità di socio.
11. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 47.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (interventi per le famiglie) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
12.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), dopo le parole << dall'1 gennaio 2018 >> sono inserite le seguenti: << , fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione >>.

13. Alle finalità di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 32/2017 , come modificato dal comma 12, e in relazione al disposto di cui all' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
14. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il debito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo avente ad oggetto il rimborso del capitale anticipato ai sensi dell' articolo 14, comma 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché il pagamento degli interessi accessori, è rimesso nei limiti della somma complessiva di 17 milioni di euro.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
16. Al fine di migliorare la viabilità principale e secondaria di accesso ai fabbricati e ai manufatti in uso, nonché le condizioni funzionali e igienico - sanitarie del patrimonio immobiliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare appositi interventi di nuova costruzione manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica dell'azienda agricola denominata "Tenuta Marianis" in Comune di Palazzolo dello Stella.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
18. Ai sensi dell' articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dell' articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e dell' articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è determinata nella misura del 4 per cento per tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
19. La disposizione di cui al comma 18 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019.
20. In relazione al disposto di cui al comma 18 al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, sono previste minori entrate per complessivi 1.200.000 euro, suddivisi in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 16 da art. 13, comma 7, L. R. 20/2018