LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 1
 (Attività produttive)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con ulteriori risorse le spese per la realizzazione di lavori edili previsti nelle domande presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all' articolo 6, comma 2 della legge regionale 3/2015 ), utilmente inserite nella relativa graduatoria approvata nell'anno 2017.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di cooperative sociali LEONARDO - Società Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone un contributo a sollievo degli oneri relativi a un'iniziativa progettuale di sviluppo e rafforzamento delle cooperative consorziate finalizzata all'introduzione servizi innovativi per la fidelizzazione della clientela e l'espansione del bacino di utenti sul mercato territoriale di riferimento.
6. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico dell'iniziativa da realizzare, nonché di una scheda ricognitiva degli indicatori di risultato proposti, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il contributo è concesso, in osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407, della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura delle spese sostenute dal Consorzio nei centottanta giorni precedenti alla presentazione della domanda di contributo e fino al 31 dicembre 2018 in relazione ai costi salariali, nonché alle prestazioni di assistenza tecnica specialistica e di sviluppo, gestione, manutenzione di strumenti informatici, direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa.
8. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
9. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
10.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande favorevolmente istruite e ritenute ammissibili al contributo ma non finanziate nell'anno 2017 per indisponibilità di somme, per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna site nel Comune di Sappada, presentate ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge della Regione Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto), inserite nelle graduatorie approvate, rispettivamente con decreto del direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 145 del 31 agosto 2017 (Bando regionale per la concessione di contributi alle imprese in regime di " aiuto de minimis " per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale 11/2013. DGR n. 1659 del 21 ottobre 2016. Approvazione esiti istruttorie per l'erogazione dei contributi), e con decreto del direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 146 del 31 agosto 2017 (Bando regionale per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese ricettive in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale 11/2013. DGR n. 1660 del 21 ottobre 2016), quando le domande che le precedono in graduatoria costituiscono oggetto di finanziamento da parte della Regione Veneto nell'esercizio 2018; a tali procedimenti contributivi si applicano le disposizioni legislative e regolamentari della Regione Veneto.

11. Per le finalità di cui al comma 10 i beneficiari presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini e con le modalità fissati nel decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente le graduatorie approvate nell'anno 2017 relativamente alla concessione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali risultate finanziabili sulla base delle rispettive domande già presentate.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi bancaria di Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA, in conformità all' articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).
16. Le domande per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all' articolo 2, comma 83, della legge regionale 14/2016 . Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari, le risorse di cui al comma 15 sono ripartite applicando i parametri regolamentari di proporzionalità con riferimento alle garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2016, nel caso in cui l'esercizio contabile del Confidi assegnatario corrisponda all'anno solare, ovvero alla data del 30 giugno 2017, nel caso in cui l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento, nei limiti di cui al comma 20, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale di San Vito al Tagliamento, il clima per le imprese, ammodernando e sviluppando la base industriale, favorendo l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
20. Il finanziamento di cui al comma 18 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651, della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 18 non supera comunque l'importo di 2.750.000 euro.
21. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 18 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
22. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 . L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
23. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 2.750.000 euro suddivisa in ragione di 1.350.000 euro per l'anno 2018, e di 1.400.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana un finanziamento, nei limiti di cui al comma 26, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale di pertinenza, il clima per le imprese, ammodernando e sviluppando la base industriale, favorendo l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.
25. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
26. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione , del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 187/1, di data 26 giugno 2014, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 24, non supera comunque l'importo di 1.800.000 euro e non può essere superiore all'80 per cento della spesa ammissibile.
27. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 24 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 . L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
30. All' articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 duodecies dopo le parole << del patrimonio che eventualmente residui >> sono aggiunte le seguenti: << al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana >>;

b)
dopo il comma 5 terdecies è aggiunto il seguente:
<<5 quaterdecies. Qualora alla data del 30 giugno 2018 la gestione liquidatoria non sia definitivamente chiusa, i rapporti attivi e passivi del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), nonché i beni patrimoniali disponibili di cui al comma 5 duodecies, transitano in apposita gestione a contabilità separata presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana tale da garantire la distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività sino alla definizione delle residue attività liquidatorie. La gestione separata di cui al presente comma è amministrata, sotto la vigilanza della Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del soppresso EZIT. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla gestione separata il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana si avvale di proprio personale i cui oneri sono a carico della gestione liquidatoria. Alla chiusura della gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 5 duodecies.>>.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore delle imprese industriali localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di programmi di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all' art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 ), e al decreto ministeriale 8 novembre 2016 (Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo).
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
33. Al fine della valorizzazione in chiave turistica delle infrastrutture sportive site nelle località sciistiche del Comune di Sappada, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della società Gestioni turismo Sappada s.r.l. (Gts) per la complessiva attività di manutenzione straordinaria degli impianti di risalita da essa gestiti e situati nel Comune medesimo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
34. Per le finalità di cui al comma 33 la società Gestioni turismo Sappada s.r.l. (Gts) presenta domanda, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario. In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall' articolo 60, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla concorrenza dell'importo di 750.000 euro, sulla base della progressione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 per l'erogazione del saldo.
36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
37.  
( ABROGATO )
(3)
38. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
39.
Dopo il comma 38 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:
<<38 ter. Per le finalità previste dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate per l'anno 2018 per finanziare prioritariamente i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2017, n. 146 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38 bis della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015)), riferita all'annualità 2017, mediante scorrimento della graduatoria, con esclusione dei soggetti già parzialmente finanziati.>>.

40. Alle finalità previste dal comma 38 ter dell'articolo 2 della legge regionale 27/2014 , come inserito dal comma 39, si provvede a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
41.
Dopo la lettera j) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunta la seguente:
<<j bis) contributi a favore dei birrifici artigianali di cui all' articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia).>>.

42. Per le finalità di cui all' articolo 72 bis, comma 3, lettera j) bis dellalegge regionale 12/2002 , come aggiunta dal comma 41, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo secondo le finalità di cui all' articolo 39 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).
44. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
46.  
( ABROGATO )
47. La domanda per la concessione del contributo di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 46, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 1 della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 46, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, le iniziative proposte da cooperative sociali agricole ai fini della concessione di contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e non ammesse a finanziamento in base alle graduatorie approvate nell'anno 2017 in quanto riferibili all'attività svolta dalla cooperativa proponente nel settore agricolo, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. in ordine a criteri e modalità di concessione del contributo e determinazione dell'importo di spesa ammissibile, sulla base delle rispettive domande già presentate relativamente alle iniziative stesse.
50. Le cooperative sociali agricole destinatarie del finanziamento di cui al comma 49 presentano richiesta di concessione del contributo nell'esercizio 2018, confermando l'iniziativa già proposta nell'anno 2017 per le finalità dell' articolo 14 della legge regionale 20/2006 , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
52. Al fine di agevolare i processi di aggregazione tra società di gestione degli alberghi diffusi attivi sul territorio regionale, di cui all' articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), le società di gestione che conferiscono i propri immobili ad altra società di gestione nella misura minima di venti posti letto e per almeno due anni decorrenti dal conferimento, non sono tenute al rispetto del vincolo di destinazione di cui alla norma citata, limitatamente ai contributi dalle stesse percepiti ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Cividale del Friuli, per la realizzazione della manifestazione organizzata in occasione della consegna del "Premio di Fedeltà alla Montagna" in programma il 26 e 27 agosto 2018 in Comune di Faedis.
54. Il finanziamento è concesso, ai sensi del RegolamRento (UE) 1407/2013 a titolo di "de minimis" per un importo di 20.000 euro e pari al 100 per cento della spesa prevista, Iva compresa.
55. Per accedere al finanziamento l'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Cividale del Friuli, presenta al Servizio coordinamento politiche per la montagna apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, nonché il preventivo dettagliato della spesa da sostenere. La rendicontazione della spesa, da presentarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2018, è disposta ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 7/2000 .
56. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dell'istanza.
57. La domanda è presentata inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio coordinamento politiche per la montagna.
58. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 20.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
59. Al fine di contribuire allo sviluppo dell'attrattività turistica del territorio di Bordano e dell'UTI del Gemonese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale del Gemonese un contributo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per compartecipare alla realizzazione di una pista di atterraggio con annessi servizi, in vista dei campionati mondiali di deltaplano 2019 e delle relative gare di qualificazione.
60. Per le finalità di cui al comma 59 l'Unione territoriale intercomunale del Gemonese presenta domanda, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa, comprensiva del quadro economico e di un cronoprogramma, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
61. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 59 sono fissati i termini di esecuzione dell'iniziativa, le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
62. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
63. Al fine di assicurare un soccorso tempestivo sul territorio lignanese durante la stagione estiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere idoneo finanziamento al Comune di Lignano a copertura degli oneri allo stesso derivanti dalla stipula di convenzione con i Vigili del fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco nella località medesima.
64. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
65. Al fine di assicurare un soccorso tempestivo sul territorio gradese durante la stagione estiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere idoneo finanziamento al Comune di Grado a copertura degli oneri allo stesso derivanti dalla stipula di convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco nella località medesima.
66. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
67. Al fine di consentire la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori dei servizi medesimi in conformità ai principi generali di turismo accessibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, all'Ente Friulano Assistenza Fondazione (E.F.A.), con sede in Udine, per l'erogazione del servizio dialisi presso il C.A.L ALLE VELE situato nel Villaggio Turistico Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro.
68. La domanda di contributo di cui al comma 67 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2018 per le finalità di cui all'articolo 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), per il finanziamento delle domande di contributo presentate e ammissibili a finanziamento per le medesime finalità nell'esercizio 2017 e non finanziate, in base alle relative graduatorie approvate nell'anno medesimo, per mancanza di risorse disponibili.
71. Le funzioni amministrative concernenti il finanziamento di cui al comma 70 sono esercitate, ai sensi dell' articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 , dal CATT FVG che provvede alla concessione degli incentivi nel rispetto delle modalità di cui all' articolo 102 bis della legge regionale 29/2005 e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria.
72. Alle finalità di cui al comma 70 si provvede a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario per l'anno 2018 per la manutenzione straordinaria e urgente dell'area di accesso al deposito comunale e al prospicente muro di sostegno.
74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
75. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per l'anno 2018 per la manutenzione di alcuni tratti stradali interessati dal Giro d'Italia.
78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
79. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
80. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio un contributo straordinario per l'anno 2018 per la riasfaltatura di alcuni tratti della viabilità di accesso alla pieve di San Pietro.
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
83. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
84. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sotto un contributo straordinario "de minimis" per l'esecuzione di piccoli interventi manutentivi di ripristino e messa in funzione dell'unico impianto di distribuzione di carburanti presente nel territorio.
86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi necessari.
87. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
88. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per l'arredo della Baita Winkel, concessa dalla Regione in comodato d'uso al Comune per fini istituzionali.
90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione di spesa e del quadro economico.
91. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
92. Per le finalità previste dal comma 89 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per l'anno 2018 per la realizzazione di parcheggi nella frazione di Illegio.
94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
95. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa di 134.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato "Luincis Val di Gorto" con sede in Ovaro un contributo straordinario "de minimis" per l'anno 2018 per il completamento e l'arredo della sede sociale.
98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
99. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
100. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società ESCO MONTAGNA s.r.l. un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota per l'essicamento e successiva valorizzazione delle produzioni foraggiere di montagna derivanti dal recupero di terreni incolti previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), utilizzando la risorsa calore prodotta dall'impianto biomassa di Arta Terme.
102. Il contributo di cui al comma 101 è concesso a seguito della presentazione della relativa domanda al Servizio coordinamento politiche per la montagna da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
103. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano X un contributo straordinario di 30.000 euro per la realizzazione della manifestazione "Festa della Musica".
105. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
106. Per le finalità di cui al comma 104 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
107. Il contributo previsto dall' articolo 2, comma 48, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), in favore dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e Dolomiti Friulane è confermato a condizione che la documentazione prevista dall'articolo 2, comma 49, della medesima legge sia presentata all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 45.000 euro alla società cooperativa "Vetrina del territorio" con sede in Taipana a sollievo di oneri pregressi per l'attività di promozione turistica svolta.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
110. La società cooperativa "Vetrina del territorio" delibera entro il 31 dicembre 2018 lo scioglimento della società con la chiusura di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui risulta titolare.
111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Planinska Družina Benečije un contributo straordinario di 10.000 euro finalizzato alla copertura delle spese necessarie per la gestione delle iniziative presso il Dom na Matajure di proprietà della Planinska Družina Benečije.
113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
114. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
115. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia un contributo straordinario di 100.000 euro finalizzato alla copertura di spese straordinarie dei soggetti affiliati.
116. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 115 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
117. Per le finalità di cui al comma 115 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
118.
L'Amministrazione regionale, al fine di consentire l'ulteriore implementazione del progetto denominato " SissiPay " di cui all' articolo 2, comma 133, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), anche mediante attività di investimento, è autorizzata a concedere un contributo straordinario aggiuntivo di 100.000 euro al comitato promotore del progetto ovvero all'ente realizzatore.

119. La domanda di contributo di cui al comma 118, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del medesimo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
120. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 42, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 20/2018
2Comma 1 abrogato da art. 2, comma 5, L. R. 25/2018
3Comma 37 abrogato da art. 2, comma 5, L. R. 25/2018
4Parole aggiunte al comma 35 da art. 13, comma 25, L. R. 13/2019
5Comma 46 abrogato da art. 46, comma 1, lettera p), L. R. 11/2022
6Il comma 46 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera c), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
7Comma 46 abrogato da art. 2, comma 15, lettera c), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.