LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Interventi per lo sviluppo turistico economico e infrastrutturale dell'area montana regionale)
1. La Regione sostiene azioni e interventi con finalità di valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico anche dell'area montana regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica, anche dei territori montani della regione, mediante la messa in sicurezza degli impianti presenti o la realizzazione di nuovi impianti nei poli sciistici, nonché attraverso l'acquisto, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per finalità turistiche.
3. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 2 sono individuati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
5. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba finalizzato alla predisposizione, anche sulla base delle analisi già a disposizione dell'ente, di uno studio di fattibilità e alla realizzazione degli interventi conseguenti allo stesso per lo sviluppo integrato della relativa vallata. Lo studio di fattibilità comprensivo della valorizzazione economica degli interventi individuati e di un cronoprogramma di attuazione degli stessi, deve essere presentato alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio entro il 30 settembre 2018.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 11.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, per l'anno 2018, e di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2, per l'anno 2019.
7. Per le finalità di cui al comma 1 e a seguito della revoca della dichiarazione di pubblico interesse all'attuazione del project financing relativo alla realizzazione e gestione di un sistema di impianti di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo-Nassfeld, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito al Comune di Pontebba gli immobili appartenenti al patrimonio regionale interessati dal project financing e riportati nella scheda patrimoniale n. 330. Dalla scheda patrimoniale n. 330 vengono scorporate le particelle con qualità "acque", che restano in proprietà dell'Amministrazione regionale.
8. Il trasferimento dei beni di cui al comma 7 avviene con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di patrimonio, che costituisce, unitamente al verbale di consegna, titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti di proprietà dei beni trasferiti.
9. Il Comune cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso afferenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma 7 per l'intera durata del contratto.
10. I beni immobili e mobili di proprietà regionale destinati a finalità istituzionali insistenti sui beni trasferiti ai sensi del comma 7 rimangono in disponibilità dell'Amministrazione regionale a titolo gratuito. Il Comune cessionario garantisce all'Amministrazione regionale l'accesso ai beni immobili e mobili.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per i lavori di demolizione, comprensivi di bonifica e smaltimento dei materiali, delle caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti, nonché per le opere di urbanizzazione e riqualificazione incluse eventuali spese tecniche e generali finalizzate alla progettazione di nuovi interventi da realizzare nelle aree risultanti.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista per ciascun intervento. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.
12 bis. Il Comune beneficiario è autorizzato a destinare le aree oggetto di demolizione, anche attraverso la loro eventuale cessione, per finalità di sviluppo e di valorizzazione del territorio montano.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 22, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Comma 11 sostituito da art. 5, comma 14, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 12 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 8/2022