LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO I
 INIZIATIVE PER GLI ALUNNI
Art. 46
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione sostiene interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria lingua madre agli appartenenti alla minoranza slovena mediante la concessione di contributi fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con lingua di insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti riguardanti la lingua e la cultura della minoranza.
1 bis. Le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le modalità per la loro concessione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 47
 (Interventi ammissibili)
1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.
2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purché direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 46:
a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;
b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;
c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione collettiva; acquisto di materiale di facile consumo;
d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 48
 (Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)
1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 1), L. R. 13/2023
5Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 2), L. R. 13/2023