LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

TITOLO IV
 TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA
CAPO I
 INIZIATIVE PER GLI ALUNNI
Art. 46
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione sostiene interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria lingua madre agli appartenenti alla minoranza slovena mediante la concessione di contributi fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con lingua di insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti riguardanti la lingua e la cultura della minoranza.
1 bis. Le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le modalità per la loro concessione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 47
 (Interventi ammissibili)
1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.
2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purché direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 46:
a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;
b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;
c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione collettiva; acquisto di materiale di facile consumo;
d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 48
 (Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)
1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 1), L. R. 13/2023
5Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 2), L. R. 13/2023
CAPO II
 CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 49
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena per le attività degli organi collegiali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.
2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al comma 1 alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole che operano prevalentemente in lingua slovena.
Art. 50
 (Criteri di riparto)
1. Il riparto dei contributi è determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota pari al 74 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;
b) una quota pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;
c) una quota pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non presentino domanda, la quota loro spettante è attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, lettera a).
3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi nel limite massimo del 90 per cento del relativo preventivo di spesa; i contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi nel limite massimo del 70 per cento del relativo preventivo di spesa; il contributo di cui al comma 1, lettera c), può essere concesso fino al 100 per cento del relativo preventivo di spesa.
Art. 51
 (Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi)
1. I destinatari presentano alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalità di cui al presente capo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Regione procede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 50.
3. I contributi possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.
4. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede all'impegno e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 36, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.