LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO VII
 SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI
Art. 41
 (Servizi integrativi extrascolastici)
1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti la realizzazione di interventi per la socializzazione e per lo sviluppo delle competenze, nonché per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento di alcune aree del territorio regionale, la Regione sostiene l'attivazione di servizi integrativi extrascolastici nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate in comuni rientranti nelle quattro Aree interne del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
Art. 42
 (Beneficiari)
1. Sono beneficiari dei contributi i Comuni di cui all'articolo 41 nel cui territorio hanno sede scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che attivano servizi integrativi extrascolastici
2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
Art. 43
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato con riferimento al numero di Comuni beneficiari e al numero di alunni iscritti all'istituzione scolastica nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.
2. La percentuale di risorse ripartita in misura uguale per tutti i Comuni beneficiari e quella ripartita in base al numero degli studenti iscritti sono determinate con l'avviso di cui all'articolo 44.
3. Il contributo non è cumulabile con altri fondi regionali, nazionali o comunitari concessi per le medesime finalità.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
Art. 44
 (Presentazione delle domande)
1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le percentuali di cui all'articolo 43, comma 2, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso adottato dalla struttura competente in materia di istruzione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
Art. 45
 (Concessione dei contributi)
1. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.