LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO VI bis
 INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE SU TEMATICHE DI RILEVANTE INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO
Art. 40 bis
 (Convenzioni)
1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo con particolare riferimento ai percorsi di scoperta imprenditoriale e del territorio, all'insegnamento delle lingue e alla eventuale sperimentazione di modelli di insegnamento plurilinguistici, individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le scuole del sistema scolastico regionale in rete, anche in collaborazione con ARDIS, le Università regionali e con gli altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 unitamente alle proposte progettuali. Gli schemi di convenzione contengono i termini di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse disponibili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 1 sostituito da art. 8, comma 9, L. R. 13/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 40 ter
 (Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro)
1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti del territorio pubblici o privati senza scopo di lucro.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.