LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO VI
 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI
Art. 20
 (Destinatari e oggetto dell'intervento)
1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.
2. I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni, e nella restante misura dell'85 per cento, in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.
2 bis. Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1 possono essere altresì utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali una tantum proposti dalle Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 21
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) preventivo di spesa;
b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
(1)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021
Art. 22
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.
2. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:
a) la relazione delle attività svolte;
b) la documentazione analitica delle spese sostenute;
c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
2 bis. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019