LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO V
 CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
Art. 16
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali paritarie e non paritarie iscritte nell’albo regionale di cui decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modifiche, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l’articolo 1 bis, comma 5, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.
3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:
a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici di apprendimento, qualora non finanziate con altre leggi;
c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
d) opere urgenti di manutenzione, messa in sicurezza e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
e) spese generali di funzionamento della scuola.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 13/2023 , con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, come disposto dall'art. 7, c. 9, L.R. 13/2023.
5Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 7, comma 42, L. R. 12/2025
Art. 16 bis
 (Contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b))
1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19, i contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), sono disciplinati dagli accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'articolo 14 della presente legge.
2. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato sulla base del numero dei bambini iscritti, del numero delle sezioni e tenuto conto del numero dei bambini con disabilità, dichiarate dalle istituzioni scolastiche con l'istanza di conferma della parità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 43, L. R. 12/2025
Art. 17
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.
2 bis. La quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che rispondono a uno o più dei seguenti requisiti:
a) strutture ubicate nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne;
b) strutture ubicate nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, alla data dell'1 gennaio di ciascun anno.
(1)
2 ter. La riserva di cui al comma 2 bis è ripartita sulla base dei criteri del comma 1.
2 quater. Una ulteriore quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che accrescono l'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2 quinquies. La riserva di cui al comma 2 quater viene ripartita sulla base del numero complessivo di ore aggiuntive offerte nell'anno scolastico rispetto all'orario scolastico ordinario di quaranta ore settimanali e al numero di bambini.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
2Comma 2 ter aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
3Comma 2 quater aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 18
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.
2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;
b) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;
c) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 22/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 13/2023
3Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 19
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.
1 bis. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.
2. Con il decreto di concessione e liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 7/2025