Art. 9
1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'
articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
2.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo.
c)
( ABROGATA )
2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'
articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di Dote scuola anche in assenza di attestazione ISEE.
2 ter. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 2 bis, la domanda di Dote scuola può essere presentata anche in assenza di certificazione ISEE qualora lo studente per il quale viene richiesta sia in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
6Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, numero 1), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 27, numero 2), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
9Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 27, numero 3), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Comma 3 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 48, L. R. 7/2024
13Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 54, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 10 bis
Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali
1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture convittuali ubicate sul territorio regionale, inclusi convitti nazionali e educandati statali di cui agli
articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale.
2.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.
2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'
articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
3 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 49, L. R. 7/2024