Art. 11
(Contributi per gli studenti delle scuole paritarie)
1.
ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'
articolo 1 della legge 62/2000
, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
4.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
b) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'
articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.
5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.
6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 7/2024
4Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 7/2024
5Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 7, comma 84, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 7, comma 84, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
7Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 84, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
8Comma 5 sostituito da art. 7, comma 84, lettera c), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.