LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 05/04/2018 al 15/08/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

TITOLO II
 DIRITTO ALLO STUDIO
CAPO I
 LIBRI IN COMODATO
Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo o altro materiale didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 6
 (Ammontare dei contributi)
1. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere alle istituzioni della scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno della stessa, contributi annuali, in misura annualmente stabilita con deliberazione della Giunta regionale, differenziati per ogni grado di istruzione.
2. Se le risorse disponibili sono inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato con l'applicazione delle misure di cui al comma 1, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.
3. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
Art. 7
 (Domande di contributo)
1. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata sulla base della domanda presentata alla struttura competente dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica statale o paritaria, accompagnata dalla deliberazione del Consiglio d'istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo o di altro materiale didattico digitale, nonché dall'indicazione del numero degli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza per la scuola di primo grado e alle classi prima e seconda per la scuola di secondo grado con riferimento all'anno scolastico di presentazione della domanda.
Art. 8
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda, a pena di ammissibilità, i termini e le modalità di concessione, di erogazione e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.
CAPO II
 TRASPORTO SCOLASTICO E ACQUISTO LIBRI DI TESTO
Art. 9
 (Assegni per il trasporto scolastico e acquisto libri di testo)
1. La Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo, non dati in comodato ai sensi del capo I, a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema scolastico regionale.
2. I soggetti istituzionali preposti assicurano servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti.
3. Gli assegni sono erogati dalla Regione, ai nuclei familiari di cui al comma 1, nella misura stabilita tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi.
Art. 10
 (Ammontare del contributo)
1. Le domande sono presentate alla Regione.
2. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:
a) i termini e le modalità di presentazione della domanda;
b) l'importo forfettario degli assegni di studio differenziato per distanza dalla residenza dello studente; tale importo viene ridotto forfettariamente per i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito;
c) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
d) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 3.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
CAPO III
 ASSEGNI DI STUDIO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PARITARIE
Art. 11
 (Destinatari)
1. Agli alunni iscritti alle scuole paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale sono concessi assegni di studio nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli alunni residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
Art. 12
 (Ammontare dei contributi)
1. Gli assegni di studio di cui all'articolo 11 sono concessi ai soggetti tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.
3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:
a) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
b) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
c) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
d) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 1;
e) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).
4. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
Art. 13
 (Domande di contributo)
1. Le domande per la concessione degli assegni di studio sono presentate alla Regione. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio può essere affidata dalla Regione, mediante apposita convenzione, agli istituti scolastici interessati.
2. I richiedenti gli interventi di cui all'articolo 11 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
CAPO IV
 ALUNNI PORTATORI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Art. 14
 (Interventi a favore degli alunni con disabilità)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti con disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, anche mediante l'incremento della dotazione oraria per il sostegno, e in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), la Regione è autorizzata a stipulare uno o più accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi).
2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le istituzioni scolastiche interessate, le tipologie di intervento attivabili, le spese ammissibili, l'istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
Art. 15
 (Interventi a favore degli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali)
1. Al fine di evitare la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES), frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di interventi educativi appositi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di rinforzo scolastico da parte di docenti con competenze specifiche. Tali iniziative sono sostenute dalla Regione attraverso una specifica voce di finanziamento all'interno degli interventi di cui al titolo III, capo II della presente legge.
CAPO V
 CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
Art. 16
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.
3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:
a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
d) opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
e) spese generali di funzionamento della scuola.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Art. 17
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.
Art. 18
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso.
2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono essere corredate di una relazione dell'attività svolta che indichi il numero delle sezioni funzionanti, il numero dei minori iscritti alla data della domanda e il programma educativo;
b) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;
c) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.
Art. 19
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.
2. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
CAPO VI
 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI
Art. 20
 (Destinatari e oggetto dell'intervento)
1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.
2. I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni, e nella restante misura dell'85 per cento, in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.
Art. 21
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) preventivo di spesa;
b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
Art. 22
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.
2. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:
a) la relazione delle attività svolte;
b) la documentazione analitica delle spese sostenute;
c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
CAPO VII
 ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
Art. 23
 (Destinatari)
1. La Regione è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari della Regione appartenenti al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.
2. Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico in corso e non sono inoltre concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall'anno scolastico in corso hanno subito la chiusura o la perdita della parità.
3. Con specifico accordo da stipularsi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia sono definite le modalità e i tempi di fornitura dei dati necessari per il riparto.
Art. 24
 (Importo)
1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo regolamento regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
5. In caso di assegnazione dei fondi statali alle scuole senza trasferimento alla Regione, le anticipazioni devono essere restituite nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
6. Alle anticipazioni di cui al comma 3 non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 25
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 23 e 24.
CAPO VIII
 ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 26
 (Assicurazione scolastica)
1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del Sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.
Art. 27
 (Promozione dell'attività sportiva nella scuola)
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al comma 2.
Art. 28
 (Orientamento educativo)
1. La Regione promuove l'orientamento educativo attraverso le iniziative e le strutture attivate all'interno del sistema dell'orientamento, previste dagli articoli 8 e 9 dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), relativa all'apprendimento permanente.
2. Attraverso tali strutture e l'insieme dei servizi integrati svolti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la Regione eroga pertanto attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro.
Art. 29
 (Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati)
1. Per gli alunni presenti sul territorio regionale la Regione promuove l'inserimento presso le istituzioni scolastiche, attraverso le disposizioni appositamente contemplate dall' articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e le risorse a tale scopo messe a disposizione nei rispettivi programmi annuali per l'immigrazione.
2. Tali misure promuovono l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. Si favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e vengono attivate iniziative scolastiche di carattere interculturale.
Art. 30
 (Alternanza scuola-lavoro)
1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di alternanza scuola-lavoro e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti, nonché ogni altra iniziativa utile in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici ed educativi .
Art. 31
 (Promozione delle Consulte provinciali degli studenti)
1. Considerato il ruolo di rappresentanza e di promozione dell'attività di istruzione e formazione che le Consulte provinciali degli studenti svolgono nel territorio regionale, visto il loro compito di ottimizzazione del dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, di implementazione del rapporto con gli enti locali, la Regione assicura un dialogo costante con le Consulte provinciali sulle tematiche relative al diritto allo studio ed è autorizzata a concedere un contributo annuo a favore del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), per il sostegno delle attività istituzionali e di progettualità a favore degli studenti.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio competente in materia di politiche giovanili, corredata del preventivo di spesa.
3. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio di ogni anno.
4. Il contributo è erogato a favore dell'istituto scolastico tesoriere individuato in sede di presentazione della domanda di cui al comma 2.
Art. 32
 (Promozione della dimensione europea dell'istruzione)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti partecipati dalla Regione, l'Amministrazione regionale può avvalersi di istituzioni scolastiche e formative beneficiarie di contribuzione regionale, previa stipula di apposita convenzione. Sono ammesse spese direttamente sostenute dalla Regione per l'organizzazione di incontri di studio e attività di consulenza, finalizzati all'elaborazione e progettazione operativa delle iniziative da realizzare in materia di sviluppo e riqualificazione dell'offerta di servizi al sistema scolastico.
2. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine.