Art. 7
(Concessione ed erogazione del finanziamento)
1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso. Qualora tale dato non sia disponibile si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo.
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
7.
Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 13/2021
6Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 13/2021