1.
A decorrere dall'1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
p)
gli articoli 40 e 41 della
legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1
(Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
bb)
l'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 2 , l'articolo 7, comma 1, lettere a) e comma 2, e i commi da 6 a 6 ter e da 7 a 10 della
legge regionale 25 luglio 2012, n. 14
(Assestamento del bilancio 2012);
ff)
gli articoli 10, 16 e 19 della
legge regionale 11 marzo 2016, n. 3
(Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
mm)
l'articolo 6, commi da 1 a 9, della
legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
oo)
l'
articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10
(Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.);
pp)
la
legge regionale 2 maggio 2000, n. 9
(Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
rr)
gli articoli da 1 a 7, gli articoli 7 bis e 7 ter, e articoli da 8 a 10, della
legge regionale 12 giugno 1984, n. 15
(Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
xx)
l'
articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7
(Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla
legge regionale 15/1984
(Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
jjj)
gli articoli da 1 a 6 bis e da 7 a 8 della
legge regionale 3 marzo 1977, n. 11
(Contributi agli organi collegiali di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole);