LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 18/11/2025


Art. 43
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato con riferimento al numero di Comuni beneficiari e al numero di alunni iscritti all'istituzione scolastica nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.
2. La percentuale di risorse ripartita in misura uguale per tutti i Comuni beneficiari e quella ripartita in base al numero degli studenti iscritti sono determinate con l'avviso di cui all'articolo 44.
3. Il contributo non è cumulabile con altri fondi regionali, nazionali o comunitari concessi per le medesime finalità.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
4Articolo abrogato da art. 40, comma 2, lettera a), L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.