LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 42
 (Beneficiari)
1. Sono beneficiari dei contributi i Comuni di cui all'articolo 41 nel cui territorio hanno sede scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che attivano servizi integrativi extrascolastici
2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.