LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 18/11/2025


Art. 42
 (Beneficiari)
1. Sono beneficiari dei contributi i Comuni di cui all'articolo 41 nel cui territorio hanno sede scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che attivano servizi integrativi extrascolastici
2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
3Articolo abrogato da art. 40, comma 2, lettera a), L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.