LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 40 ter
 (Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici)
1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti pubblici del territorio.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.