Art. 38
1.
La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall'
articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.
2 bis.
Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 e per l'anno educativo o scolastico 2024/2025 i servizi possono essere ammessi alla sperimentazione anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;
b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.
3.
Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 15/2020
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 13, L. R. 7/2024