LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 36 quinquies
 (Promozione attività musicale nelle scuole)
1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale, in convenzione o accordo con i singoli istituti scolastici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.
3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.
6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.
8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.
9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.
10. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dai beneficiari, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell’importo concesso. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 34, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 34, L. R. 13/2023
3Parole aggiunte al comma 10 da art. 91, comma 1, L. R. 7/2025