LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 36 bis
 (Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo)
1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi da attuarsi a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole, agli enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.
3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari gli enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.
3 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sostiene la formazione dei docenti delle scuole, gli studi e le ricerche e realizza monitoraggi e analisi degli interventi regionali in materia.
3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni. I soggetti privati sono selezionati nella piena osservanza dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, mutuo riconoscimento e trasparenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.