Art. 33
(Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei Piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.
3. II Piano intende favorire un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e, valorizzando la autonomia scolastica, definisce le tipologie di interventi, le linee di azione e le aree tematiche per lo sviluppo della integrazione, della inclusione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale e nel contesto europeo. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per le diverse tipologie di intervento.
4.
Le tipologie di intervento previste nel Piano di cui al comma 2 sono:
a) interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compresi quelli riguardanti la promozione dello studio delle lingue straniere comunitarie;
b) progetti speciali;
c) interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
f bis) convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Lettera f) del comma 4 sostituita da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Lettera f) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.