LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 33
 (Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa)
1. La Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come sostituito dell' articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei Piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.
3. II Piano intende favorire un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e, valorizzando la autonomia scolastica, definisce le tipologie di interventi, le linee di azione e le aree tematiche per lo sviluppo della integrazione, della inclusione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale e nel contesto europeo. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per le diverse tipologie di intervento.
4. Le tipologie di intervento previste nel Piano di cui al comma 2 sono:
a) interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compresi quelli riguardanti la promozione dello studio delle lingue straniere comunitarie;
b) progetti speciali;
c) interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
f bis) convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Lettera f) del comma 4 sostituita da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Lettera f) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.