LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 27
 (Promozione dell'attività sportiva nelle scuole)
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita, avendo attenzione a una offerta formativa inclusiva a favore di tutti gli alunni, anche con bisogni educativi speciali e con disabilità.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua:
a) nell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia statali e nel primo anno delle scuole primarie statali, nell'ambito di un progetto unitario a livello regionale, impiegando operatori in possesso di una delle seguenti lauree:
1) laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
2) laurea magistrale in Scienze dello Sport, o diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF);
3) laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
4) laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività Motorie preventive e adattate;
b) nelle classi seconde e terze delle scuole primarie statali attraverso l'integrazione e il potenziamento dell'offerta promossa dal Ministero competente in materia di istruzione e realizzata anche attraverso "Sport e Salute SpA", di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
c) nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie statali e nelle scuole secondarie statali per favorire l'integrazione dell'offerta formativa attraverso l'avvio alla pratica sportiva, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, relativamente all’insegnamento dell’educazione motoria;
d) nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali, nell'ambito di protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, attraverso l'incremento della dotazione oraria di personale docente di scienze motorie e sportive, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa, senza oneri a carico dello Stato;
e) nei licei a indirizzo sportivo attraverso il potenziamento dell'offerta didattica inerente l'avvio alla pratica sportiva.
2 bis. Il monitoraggio e la valutazione delle attività di cui al comma 1 si realizzano attraverso progetti di ricerca.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un'apposita convenzione quadro con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI, con "Sport e Salute SpA", con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con l'Università degli Studi di Udine, con l'Università degli Studi di Trieste, nonché con altri soggetti pubblici e privati con particolari competenze nel settore.
4. Lo schema di convenzione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di sport, e disciplina, in particolare, le modalità di attuazione degli interventi mediante specifici finanziamenti.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020
7Articolo sostituito da art. 7, comma 34, L. R. 12/2025
8Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 13/2025
9Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera b), L. R. 13/2025
10Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera c), L. R. 13/2025
11Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 49, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.