LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 27
 (Promozione dell'attività sportiva nella scuola)
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.
3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis.
3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.
3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:
a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;
b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
c) cancelleria, spese postali e telefoniche;
d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;
e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;
f) oneri per coperture assicurative;
g) costi relativi al materiale didattico.
(4)
3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020