LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 17
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.
2 bis. La quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che rispondono a uno o più dei seguenti requisiti:
a) strutture ubicate nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne;
b) strutture ubicate nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, alla data dell'1 gennaio di ciascun anno.
(1)
2 ter. La riserva di cui al comma 2 bis è ripartita sulla base dei criteri del comma 1.
2 quater. Una ulteriore quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che accrescono l'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2 quinquies. La riserva di cui al comma 2 quater viene ripartita sulla base del numero complessivo di ore aggiuntive offerte nell'anno scolastico rispetto all'orario scolastico ordinario di quaranta ore settimanali e al numero di bambini.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
2Comma 2 ter aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
3Comma 2 quater aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.