Art. 16
(Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.
3.
I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:
a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
d) opere urgenti di manutenzione, messa in sicurezza e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
e) spese generali di funzionamento della scuola.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.