Art. 16
(Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali paritarie e non paritarie iscritte nell’albo regionale di cui
decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modifiche, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l’articolo 1 bis, comma 5, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.
3.
I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:
a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
d) opere urgenti di manutenzione, messa in sicurezza e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
e) spese generali di funzionamento della scuola.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 13/2023 , con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, come disposto dall'art. 7, c. 9, L.R. 13/2023.