LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/09/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 11
 (Contributi per gli studenti delle scuole paritarie)
1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 62/2000 , per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
b) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;
c) le fasce dell'lSEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 5;
d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).
4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.
4 ter. Ai fini della concessione del contributo e dell'ordine di priorità in caso di risorse insufficienti, le domande di cui al comma 4 bis sono inserite nella prima fascia ISEE.
5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 7/2024
4Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 7/2024