LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO IV
 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CON PLUSDOTAZIONI E INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE E A DOMICILIO
Art. 14
 (Interventi a favore degli alunni con disabilità)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti con disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, anche mediante l'incremento della dotazione oraria per il sostegno, e in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare uno o più accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi).
2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano le istituzioni scolastiche interessate, le tipologie di intervento attivabili, le spese ammissibili, l'istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni)
1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
3. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 bis
 (Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)
1. L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del famigliare malato.
2. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 .
3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.
5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 ter
 (Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno agli studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, ARDIS concorre annualmente al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche medesime per la messa a disposizione di libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all' articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), a rendere in modalità accessibile i libri di testo destinati agli studenti non vedenti o con disabilità visiva, secondo le classificazioni della legge 3 aprile 2001 n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) i requisiti degli studenti aventi diritto;
b) la quota massima del finanziamento per studente iscritto avente diritto ai sensi della lettera a);
c) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
5. ARDIS richiede alle istituzioni scolastiche il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1, iscritti nell'anno scolastico per il quale il contributo è concesso.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
8. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 30, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Comma 5 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 10/2023