LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO I
 LIBRI IN COMODATO
Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, ARDIS concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento, in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 6
 (Ammontare del finanziamento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 7
 (Concessione ed erogazione del finanziamento)
1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso. Qualora tale dato non sia disponibile si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo.
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 13/2021
6Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.