LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

TITOLO II
 DIRITTO ALLO STUDIO
CAPO I
 LIBRI IN COMODATO
Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, ARDIS concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento, in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 6
 (Ammontare del finanziamento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 7
 (Concessione ed erogazione del finanziamento)
1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso. Qualora tale dato non sia disponibile si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo.
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 13/2021
6Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 DOTE SCUOLA
Art. 9
 (Dote scuola)
1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo.
c)   ( ABROGATA )
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
6Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, numero 1), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 27, numero 2), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
9Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 27, numero 3), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Comma 3 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 10

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 10 bis
 Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali
1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture convittuali ubicate sul territorio regionale, inclusi convitti nazionali e educandati statali di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale.
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
3 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO III
 CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE
Art. 11
 (Contributi per gli studenti delle scuole paritarie)
1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 62/2000 , per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
b) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;
c) le fasce dell'lSEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 5;
d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).
5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO III bis
 CONTRIBUTO PER IL BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG
Art. 13 bis
 (Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG)
1. ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per anno solare per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono i limiti di ammissibilità, intensità del contributo, criteri e modalità di accesso, erogazione del contributo, l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 16, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO IV
 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CON PLUSDOTAZIONI E INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE E A DOMICILIO
Art. 14
 (Interventi a favore degli alunni con disabilità)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti con disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, anche mediante l'incremento della dotazione oraria per il sostegno, e in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare uno o più accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi).
2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano le istituzioni scolastiche interessate, le tipologie di intervento attivabili, le spese ammissibili, l'istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni)
1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
3. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 bis
 (Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)
1. L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del famigliare malato.
2. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 .
3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.
5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 ter
 (Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno agli studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, ARDIS concorre annualmente al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche medesime per la messa a disposizione di libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all' articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), a rendere in modalità accessibile i libri di testo destinati agli studenti non vedenti o con disabilità visiva, secondo le classificazioni della legge 3 aprile 2001 n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) i requisiti degli studenti aventi diritto;
b) la quota massima del finanziamento per studente iscritto avente diritto ai sensi della lettera a);
c) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
5. ARDIS richiede alle istituzioni scolastiche il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1, iscritti nell'anno scolastico per il quale il contributo è concesso.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
8. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 30, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Comma 5 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 10/2023
CAPO V
 CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
Art. 16
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.
3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:
a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
d) opere urgenti di manutenzione, messa in sicurezza e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
e) spese generali di funzionamento della scuola.
(3)
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 13/2023 , con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, come disposto dall'art. 7, c. 9, L.R. 13/2023.
Art. 17
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.
Art. 18
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.
2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;
b) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;
c) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 22/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 13/2023
3Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 19
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.
2. Con il decreto di concessione e liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VI
 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI
Art. 20
 (Destinatari e oggetto dell'intervento)
1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.
2. I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni, e nella restante misura dell'85 per cento, in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.
2 bis. Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1 possono essere altresì utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali una tantum proposti dalle Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 21
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) preventivo di spesa;
b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
(1)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021
Art. 22
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.
2. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:
a) la relazione delle attività svolte;
b) la documentazione analitica delle spese sostenute;
c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
2 bis. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
CAPO VII
 ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
Art. 23
 (Destinatari)
1. La Regione è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari della Regione appartenenti al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.
2. Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico in corso e non sono inoltre concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall'anno scolastico in corso hanno subito la chiusura o la perdita della parità.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 24
 (Importo)
1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo regolamento regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
5. In caso di assegnazione dei fondi statali alle scuole senza trasferimento alla Regione, le anticipazioni devono essere restituite nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e) agli istituti inadempienti.
6. Alle anticipazioni di cui al comma 3 non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 13/2023
Art. 25
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 23 e 24.
CAPO VIII
 ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 26
 (Assicurazione scolastica)
1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del Sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.
Art. 27
 (Promozione dell'attività sportiva nella scuola)
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.
3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis.
3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.
3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:
a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;
b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
c) cancelleria, spese postali e telefoniche;
d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;
e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;
f) oneri per coperture assicurative;
g) costi relativi al materiale didattico.
(4)
3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 28
 (Orientamento educativo)
1. La Regione promuove l'orientamento educativo attraverso le iniziative e le strutture attivate all'interno del sistema dell'orientamento, previste dagli articoli 8 e 9 dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), relativa all'apprendimento permanente.
2. Attraverso tali strutture e l'insieme dei servizi integrati svolti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ivi compresa ARDIS, la Regione eroga pertanto attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 bis
 (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e una o più reti di scuole istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 , individuate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le Aziende per l'assistenza sanitaria.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 ter
 (Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)
1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e cousellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 e individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 29
 (Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati)
1. Per gli alunni presenti sul territorio regionale la Regione promuove l'inserimento presso le istituzioni scolastiche, attraverso le disposizioni appositamente contemplate dall' articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e le risorse a tale scopo messe a disposizione nei rispettivi programmi annuali per l'immigrazione.
2. Tali misure promuovono l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. Si favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e vengono attivate iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale regionale e interculturale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 30
 (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)
1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2019
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2019
5Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2019
Art. 31
 (Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)
1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all' articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
2Comma 2 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
3Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
4Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
5Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 32
 (Promozione della dimensione europea e internazionale dell'istruzione)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.
2. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione internazionale dell'istruzione e dell'educazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
Art. 32 bis
 (Linee guida triennali per il diritto allo studio)
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis, 28 ter e 31.
2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.