Art. 41
(Servizi integrativi extrascolastici)
1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti la realizzazione di interventi per la socializzazione e per lo sviluppo delle competenze, nonché per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento di alcune aree del territorio regionale, la Regione sostiene l'attivazione di servizi integrativi extrascolastici nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate in comuni rientranti nelle quattro Aree interne del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.