LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/09/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 41
 (Servizi integrativi extrascolastici)
1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti la realizzazione di interventi per la socializzazione e per lo sviluppo delle competenze, nonché per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento di alcune aree del territorio regionale, la Regione sostiene l'attivazione di servizi integrativi extrascolastici nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate in comuni rientranti nelle quattro Aree interne del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.