LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Norme in materia di ambiente e di energia)
1. Le limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d'acqua previste dall'articolo 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano stesso.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi dell'ammontare complessivo di 135.000 euro, concessi al Comune di Flaibano con le deliberazioni della Giunta provinciale di Udine n. 490/2005, n. 223/2007 e n. 477/2012, ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), per la chiusura della discarica comunale di seconda categoria di tipo "A" sita in località Griulis.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Flaibano presenta alla Direzione centrale ambiente ed energia la domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 2, corredata della relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico di spesa dell'intervento.
4. Con il decreto di devoluzione del contributo di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
5. È ammesso il cumulo con altri finanziamenti aventi la medesima finalità di cui al comma 2 nel limite massimo del costo del progetto.
6.
Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell' articolo 1, comma 527, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i costi di funzionamento dell'AUSIR derivanti dall'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in base al numero di utenze servite.>>.

7.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è soppressa.

8. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 14 dopo la parola << idraulica >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis >>;

b)
dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
<<Art. 19 bis
 (Principio dell'invarianza idraulica)
1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico:
a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale della legge regionale 16/2009 ;
b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;
c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 19/2009 ;
e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.>>.

9. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 7 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. I Comuni adottano, con le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera f).>>;

b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera d) del comma 3 le parole << anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e >> sono soppresse;

2)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.>>;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 37 è inserito il seguente:
<<2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.>>.

10. All' articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 7 e 9 sono abrogati;

b)
al comma 8 le parole << Per gli impianti di cui al comma 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per gli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), >>;

c)
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
<<14 bis. Le modifiche degli impianti esistenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), diverse da quelle previste dall'articolo 37, sono soggette ad autorizzazione unica.>>.

11.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 27 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), è aggiunto il seguente:
<<3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).>>.

12. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Moraro a compensazione dei minori introiti derivanti da convenzioni con soggetti gestori di impianti di cui al all' articolo 27, comma 3, della legge regionale 34/2017 .
13. Le risorse di cui al comma 12 sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)- Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1(Fondo di riserva) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
16. Al fine di garantire uno sviluppo economico che riduca l'attuale impatto ambientale attraverso il contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti, è istituita, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, una Commissione di studio con il compito di formulare ipotesi di riconversione industriale della Centrale termoelettrica di Monfalcone, conseguente alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica dell'economia, in linea con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 10 novembre 2017 di adozione della Strategia energetica nazionale 2017 e con le previsioni del Piano energetico regionale.
17. La Commissione di studio di cui al comma 16 analizza i possibili futuri scenari produttivi della Centrale termoelettrica di Monfalcone e realizza un documento di sintesi.
18. La Commissione di studio di cui al comma 16 è composta dal Direttore centrale all'ambiente ed energia che la coordina, da due rappresentanti del soggetto gestore dell'impianto e da cinque membri esperti del settore.
19. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione di studio di cui al comma 16.
20. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 16 avviene a titolo gratuito; ai soli componenti esterni della Commissione, a esclusione di quelli indicati dal soggetto gestore, è riconosciuto il mero rimborso delle spese.
21. Alle finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 7/5/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 26 del 26 giugno 2019) l'illegittimità costituzionale del comma 1, dell'articolo 7, della presente legge.