LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 2018, n. 11

Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2018
Materia:
120.09 - Organi di garanzia
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
1.
Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), le parole << delle associazioni e movimenti delle donne iscritte >> sono sostituite dalle seguenti: << dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti >>.

Art. 2
  (Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale 23/1990 )
1.
L' articolo 4 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 (Composizione e nomina della Commissione)
1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all' articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.
2. La nomina delle e dei componenti della Commissione è così determinata:
a) dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste dallo stesso ai movimenti e alle associazioni di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;
b) quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.
3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.
4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.
5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.>>.

Art. 3
1. All' articolo 6 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << delle componenti >> sono sostituite dalle seguenti: << delle/dei componenti >>;

b)
al comma 2 dopo la parola << commissarie >> sono aggiunte le seguenti: << e dei commissari >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario si considera decaduta/o.>>;

d)
al comma 4 dopo la parola << delle >> è inserita la seguente: << /dei >>.

Art. 4
1. All' articolo 7 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << Alle commissarie >> sono inserite le seguenti: << e ai commissari >>;

b)
al comma 4 le parole << e alle commissarie >> sono sostituite dalle seguenti: << , alle commissarie e ai commissari >>;

c)
al comma 5 le parole << da lei delegate >> sono sostituite dalle seguenti: << o commissari da lei delegati >>.

Art. 5
  (Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 23/1990 )
1.
L' articolo 8 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 (Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale)
1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, viene istituito presso la Presidenza della Regione l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 6
 (Norma transitoria)
1. La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna operante alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla fine della presente legislatura così come previsto dall' articolo 4, comma 6, della legge regionale 23/1990 .
Art. 7
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.