LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 2018, n. 11

Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/03/2018
Materia:
120.09 - Organi di garanzia
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 2
  (Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale 23/1990 )
1.
L' articolo 4 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 (Composizione e nomina della Commissione)
1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all' articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.
2. La nomina delle e dei componenti della Commissione è così determinata:
a) dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste dallo stesso ai movimenti e alle associazioni di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;
b) quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.
3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.
4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.
5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.>>.