Art. 8 bis
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA di cui all'articolo 8, comma 1.
2.
Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:
a) 3.000 euro, per i Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;
b) 5.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
c) 10.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
d) 20.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) 40.000 euro, per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.
3. Il contributo è concesso ai Comuni della Regione che predispongono e approvano il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate entro il 30 giugno 2020 con decreto del Direttore del Servizio edilizia e pubblicate sul sito della Regione.
4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi il territorio di tutti i Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.
5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno ad oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo.
6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore si procede alla revoca del finanziamento.
8.
I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio edilizia, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.
9. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e contiene l'indicazione del costo preventivato per la predisposizione del PEBA.
10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.
11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione del decreto di assegnazione dei contributi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.