LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2018
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 8
 (Compiti dei Comuni)
1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all'articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell'importanza del percorso o dell'edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell'intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i Comuni abbiano già adottato il PEBA, il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati.
2. I Comuni individuano le priorità di cui al comma 1 anche limitatamente a singole aree o settori d'intervento.
3. Laddove il percorso di mappatura e georeferenziazione riguardi un ambito territoriale sovra-comunale corrispondente a un'aggregazione di più Comuni per lo svolgimento dell'attività correlata al progetto, i Comuni si organizzano in forma associata individuando al loro interno un Comune capofila.
4. A seguito del caricamento dei dati nel sistema informativo di cui all'articolo 6 i Comuni possono richiedere il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche attuate o da attuarsi anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale in campo edilizio e urbanistico.
4 bis. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di cui al medesimo comma 4 relative a interventi già individuati dai Comuni attraverso i PEBA elaborati secondo le Linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3.
4 ter. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 50.000 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio.
4 quater. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31 maggio 2022.
5. Per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 4 viene adottata la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. In deroga agli articoli 56 e 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi relativi alle attività di cui al comma 4 anche già sostenuti dai Comuni successivamente alla data di adozione delle Linee guida 30 giugno 2020 e a concedere un anticipo, su domanda, per un importo massimo pari al 30 per cento del finanziamento, in relazione ai costi di progettazione.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 5, comma 16, L. R. 20/2018
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 21, lettera c), numero 1), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 21, lettera c), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 4 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.