LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2018
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 8 bis
 (Finanziamento PEBA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:
a) 5.000 euro per i Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
b) 10.000 euro per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) 20.000 euro per i Comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
d) 35.000 euro per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.
3. Il contributo è concesso ai Comuni che predispongono il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate dalla Regione, utilizzando gli strumenti informatici di cui all'articolo 6.
4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi una o più aree o settori d'intervento del territorio dei Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.
5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno a oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati. Il contributo può essere richiesto anche in relazione ad aree, percorsi ed edifici già analizzati in PEBA precedenti, ma non finanziati ai sensi del presente articolo.
6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di fissare un nuovo termine.
8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
9. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente e contiene l'indicazione dei costi previsti.
10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.
11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data del provvedimento con cui è approvato l'elenco delle domande ammesse.
12. Per favorire l'acquisizione dei dati relativi ai PEBA già elaborati senza l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6, comma 3, nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo una tantum a copertura dei costi sostenuti per trasferire i dati nel sistema medesimo. Il contributo massimo concedibile è pari a 3.000 euro e non può, in ogni caso, superare il costo totale effettivamente sostenuto dal Comune per questa finalità. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 si applicano anche in relazione al contributo di cui al presente comma.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Articolo sostituito da art. 5, comma 7, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.