Art. 7
(Disposizioni attuative)
1. La progettazione finalizzata al miglioramento dell'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito è realizzata in una logica di risultato prestazionale, non vincolata da rigide prescrizioni tecniche, lasciando al progettista la possibilità di proporre soluzioni alternative, ugualmente percorribili, purché atte a riscontrare i criteri di progettazione di cui all'articolo 4.
2. La progettazione è comunque realizzata tenendo conto delle prevalenti discipline di settore, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, nonché in materia di tutela dei beni culturali, del paesaggio e di tutela ambientale, in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, e in materia igienico-sanitaria, di accatastamento e di intavolazione.
3. Laddove a causa di barriere ambientali, o di ostacoli di diversa natura, non sia possibile conseguire l'accessibilità auspicata, la Regione sostiene interventi diretti ad apportare un accomodamento ragionevole degli ambienti sfavorevoli, al fine di migliorarne la fruizione.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative di settore, sia impossibile realizzare senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici quando questi siano riservati al solo personale addetto specializzato.