LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2018
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: il più alto livello di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che ne consente la totale fruizione nell'immediato; all'accessibilità corrisponde pertanto il massimo grado di fruibilità;
b) adattabilità: rappresenta un livello ridotto di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita;
c) accomodamento ragionevole: l'introduzione di appropriate modifiche e adattamenti, che non comportino eccessivi e sproporzionati oneri, per assicurare a particolari gruppi di persone un'accessibilità e una fruibilità in piena autonomia su un piano di parità ed eguaglianza con gli altri;
d) ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione;
e) barriera architettonica: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
f) persona con disabilità: persona che presenta durature o temporanee menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la sua piena partecipazione su base di uguaglianza con gli altri;
g) disabilità: la condizione di chi, per cause diverse, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente fisico e sociale, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale; in questa accezione essa è intesa, pertanto, come condizione, non solo di persone con disabilità permanente ma anche temporanea a causa di situazioni o necessità particolari, in un ambiente sfavorevole;
h) fruibilità: fa riferimento alla possibilità di accesso a uno spazio aperto, ambiente urbano, strutture, edifici, beni e servizi, all'informazione e alla comunicazione, nonché ad attrezzature e servizi offerti al pubblico e all'effettiva possibilità di fruire degli stessi in condizioni di sicurezza e autonomia;
i) Progettazione universale (Universal design): metodologia ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione di edifici, spazi urbani, ambienti interni ed esterni, percorsi, spazi culturali e prodotti, finalizzata all'ottenimento di un'accessibilità e fruibilità da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile, senza dover ricorrere ad adattamenti o a design specialistico; non esclude però la possibilità di impiegare dispositivi dedicati per particolari gruppi di persone laddove ce ne sia bisogno; con essa si afferma il diritto umano di tutti all'inclusione sociale; progettare per tutti significa concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo e in sicurezza da parte di persone con esigenze e abilità diverse, indipendentemente da impedimenti fisici, sensoriali, dall'età, dalle capacità personali e, in generale, dalla condizione psico-fisica di ciascuno;
j) utenza ampliata: concetto che considera le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, permanente e temporanea, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non esclusivamente per le persone con disabilità;
k) visitabilità: rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che consente, comunque, ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
k bis) Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): i piani di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e all' articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
k ter) mappatura generale dell'accessibilità: il progetto di cui all'articolo 6 che comprende la fase di predisposizione e aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);
k quater) Sistema informativo unico regionale dell'accessibilità: il sistema unico nel quale confluiscono tutti i dati raccolti attraverso il rilevamento di barriere architettoniche e criticità effettuato con gli strumenti informatici di cui all'articolo 6; i dati sono visualizzati, gestiti, modificati, aggiornati, organizzati e standardizzati secondo quanto stabilito dalla Regione con il supporto di Insiel S.p.A., per gli scopi istituzionali correlati alle attività svolte in attuazione alla presente legge.
Note:
1Lettera k bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Lettera k ter) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Lettera k quater) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 7, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.