LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Salute, politiche sociali e disabilità)
1. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento delle procedure di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano per l'anno 2019 le convenzioni già in essere nell'anno 2018 con le comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti per la terapia riabilitativa delle dipendenze e con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti.
2.
Per effetto di quanto disposto ai sensi del comma 1, i commi 62 e 63 dell' articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

3.
Al comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), dopo le parole << per cento >> sono inserite le seguenti: << fino a un massimo di un milione di euro >>.

4.
La lettera a) del comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2016 è sostituita dalla seguente:
<<a) interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti, nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);>>.

5. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 18, della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6.
Al comma 48 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziare intersettoriali), dopo la parola << concedere >> sono inserite le seguenti: << e a erogare in un'unica soluzione in via anticipata >>, dopo la parola << urgenti >> sono inserite le seguenti: << da sostenere e già >> e dopo la parola << attrezzature >> sono inserite le seguenti: << dall'ASP e >>.

7. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 48, della legge regionale 25/2018 , come modificato dal comma 6, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Nelle more della compiuta valutazione del periodo di sperimentazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), e della revisione delle misure nazionali in materia di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, la Regione, al fine di garantire la continuità degli interventi economici a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale, istituisce per l'anno 2019 un apposito fondo di contrasto alla povertà.
9. Destinatari del fondo sono gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni (SSC). Le risorse disponibili sono ripartite tra i SSC con le seguenti modalità:
a) una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili, a titolo di acconto per consentire l'avvio delle erogazioni degli interventi economici, sulla base delle Misure attive di sostegno al reddito in corso di concessione alla data del 30 giugno 2018, come risultante dall'applicativo regionale di gestione della Misura;
b) le restanti risorse in base al fabbisogno necessario alla copertura delle domande in carico per tutto il periodo di concessione, comunicato dai SSC con cadenza bimestrale a partire dal 28 febbraio 2019.
10. Beneficiari degli interventi economici finanziati con il fondo sono i nuclei familiari, definiti secondo le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) avere almeno un componente che sia, congiuntamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale;
2) in possesso del requisito di residenza in regione previsto all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2015 di durata non inferiore a cinque anni;
b) non avere mai beneficiato della Misura attiva di sostegno al reddito o averne concluso il periodo di prima concessione o di rinnovo da almeno un bimestre;
c) avere presentato nel corso dell'anno 2019 domanda di Reddito di Inclusione di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), e non aver avuto accesso al beneficio in quanto è stato accertato almeno uno dei seguenti motivi ostativi:
1) il valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) è superiore alla soglia stabilita per l'accesso;
2) il nucleo non rispetta il requisito relativo al possesso di autoveicoli di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 147/2017 ;
3) il beneficio economico del Reddito di Inclusione è risultato di ammontare nullo;
d) essere in possesso di un ISEE per l'anno 2019 di tipo ordinario, minorenni o corrente di valore non superiore a 6.000 euro. In caso di presenza nel nucleo di componente di età inferiore a diciotto anni è considerato l'ISEE minorenni; in caso di ISEE minorenni con valori diversi si assume il valore inferiore; in assenza di minorenni nel nucleo è considerato l'ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente è comunque considerato quest'ultimo. In caso di aggiornamento del valore ISEE ai sensi dell' articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 147/2017 a seguito di elaborazione della domanda di Reddito di Inclusione, si considera sempre il valore dell'ISEE aggiornato.
11. Non possono in ogni caso accedere agli interventi i nuclei beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito che hanno rinunciato volontariamente al beneficio in corso di concessione.
12. La domanda per accedere agli interventi può essere presentata dal componente del nucleo in possesso dei requisiti di cui al comma 10, lettera a), numeri 1) e 2), dall'1 gennaio 2019 fino al 31 maggio 2019 sulla base di un modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione. Il termine finale per la presentazione delle domande può essere variato con deliberazione della Giunta regionale.
13. Gli interventi sono concessi ed erogati dai Servizi sociali dei Comuni nel limite delle risorse disponibili, decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda e si concludono il 31 dicembre 2019. L'erogazione avviene con cadenza mensile.
14. L'ammontare mensile degli interventi è parametrato in relazione al valore dell'ISEE di cui al comma 10, lettera d), e al numero di minori presenti nel nucleo riportati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ed è desunto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)).
15. Per beneficiare degli interventi di cui al comma 10 i componenti del nucleo di età uguale o maggiore di diciotto anni devono sottoscrivere il patto di inclusione di cui all' articolo 6 della legge regionale 15/2015 entro sessanta giorni dal pagamento della prima mensilità. Nelle more della sottoscrizione del patto le erogazioni delle mensilità successive alla prima sono sospese. La mancata sottoscrizione del patto entro il termine per cause imputabili ai componenti del nucleo determina la decadenza dal beneficio e il nucleo non può più ripresentare domanda. Per i beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito e di Reddito di Inclusione giunti al termine delle rispettive misure che hanno già sottoscritto patti di inclusione o progetti personalizzati, i patti di inclusione e i progetti personalizzati già sottoscritti si considerano validi anche al fine della concessione degli interventi economici di cui al comma 10, ferma restando la possibilità per i Servizi sociali dei Comuni di ridefinirne i contenuti.
16. In caso di variazioni nella composizione del nucleo beneficiario in corso di concessione dell'intervento, il nucleo presenta un ISEE aggiornato entro trenta giorni dalla variazione e l'ammontare dell'intervento economico è conseguentemente rideterminato sulla base del nuovo valore ISEE a decorrere dal mese successivo alla variazione.
17. Il Servizio sociale dei Comuni può effettuare compensazioni tra gli importi degli interventi economici di cui al comma 10 e gli importi erogati indebitamente ai medesimi beneficiari a titolo di Misura attiva di sostegno al reddito o di integrazioni regionali al Reddito di Inclusione di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito).
18. A decorrere dall'1 gennaio 2019 le integrazioni regionali al Reddito di Inclusione sono riconosciute anche ai nuclei che hanno già beneficiato per un periodo complessivo di trenta mesi della Misura o delle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione.
19. Le erogazioni dei benefici economici relativi alla Misura attiva di sostegno al reddito, alle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione e agli interventi economici di cui al comma 10 sono sospese a seguito dell'avvio del Reddito di cittadinanza conseguente all'adozione dei relativi provvedimenti normativi attuativi e possono essere riattivate solo a favore dei beneficiari che non possono accedere al Reddito di cittadinanza. L'accesso al Reddito di cittadinanza determina la decadenza dalle misure regionali. Le modalità e le tempistiche della sospensione e della decadenza sono definite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della disciplina attuativa del Reddito di cittadinanza.
20. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
21. Al fine di favorire l'effettività del diritto alle migliori condizioni di vita e la partecipazione ai processi di inclusione di persone in situazione di vulnerabilità sociosanitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno di progetti presentati da associazioni in collaborazione con le aziende sanitarie, mirati a:
a) garantire l'accesso alle informazioni e la possibilità di compiere scelte adeguate e autodeterminate per quanto concerne la propria condizione di vita;
b) sostenere la cultura della sussidiarietà attraverso la promozione di modelli organizzativi e reti di collaborazione pubblico-private finalizzate a favorire lo sviluppo di comunità competenti;
c) rafforzare l'azione delle comunità e sostenere le autonome scelte per quanto riguarda i problemi relativi alla condizione di vita dei cittadini che vi appartengono.
22. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 21 sono determinati con specifico regolamento.
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
24. Per l'anno 2019 la quota di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 15 milioni di euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:
a) 1 milione di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;
b) 7 milioni di euro per il rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;
c) 7 milioni di euro per il potenziamento dei servizi socioeducativi: punto 5 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 10.2 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 1489/2018.
25. Le risorse di cui al comma 24, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 35.000 euro.
26. Le risorse di cui al comma 24, lettera b), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 ), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all' articolo 2 della legge regionale 15/2015 in corso di concessione al 30 giugno 2018, come risultanti dal sistema informatico previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres..
27. Le risorse di cui al comma 24, lettera c), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
28. Alle finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
30 bis. A pena di esclusione, la domanda è presentata via posta elettronica certificata per un solo mezzo per ciascun richiedente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
30 ter. I contributi di cui al comma 29 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo di 50.000 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La Direzione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dell'automezzo e la conseguente ammissibilità della spesa.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Collinare del Friuli un contributo per l'adeguamento e l'ampliamento del canile comprensoriale di Rive d'Arcano con la realizzazione di un gattile e di un'oasi felina nelle pertinenze della struttura esistente.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera e degli acquisti da realizzare. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
35. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole aggiunte al comma 29 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Comma 30 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Comma 29 sostituito da art. 9, comma 36, L. R. 13/2019
4Comma 30 sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 13/2019
5Comma 30 bis aggiunto da art. 9, comma 39, L. R. 13/2019
6Comma 30 ter aggiunto da art. 9, comma 39, L. R. 13/2019
7Comma 29 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
8Comma 30 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
9Comma 30 bis abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
10Comma 30 ter abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
11Comma 31 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
12Parole soppresse al comma 18 da art. 8, comma 17, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Integrata la disciplina del comma 19 da art. 8, comma 18, L. R. 15/2020