LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, di seguito NIP, un finanziamento per l'intervento di progettazione e realizzazione di una infrastruttura di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggetta a sfruttamento commerciale, costituita da spazi di sosta e di parcheggio destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nel Comune di Meduno.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte del NIP alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del parcheggio, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 .
4. L'assegnazione di cui al comma 1 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
6. Alla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole << alle PMI richiedenti >> sono aggiunte le seguenti: << e alle reti con soggettività giuridica >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole << le PMI che partecipano al progetto di aggregazione >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero le reti con soggettività giuridica >>;

c)
all'inizio del comma 5 dell'articolo 16 sono inserite le seguenti parole: << Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica, >>;

d)
al comma 1 dell'articolo 20 dopo le parole << Nella fase di realizzazione >> sono aggiunte le seguenti: << la rete con soggettività giuridica ovvero >>.

7. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 13, comma 1, della legge regionale 4/2013 , come modificato dal comma 6, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
10.1.  
( ABROGATO )
10 bis.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sappada un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il miglioramento dei servizi in materia di istruzione, sanità e trasporto in continuità al progetto di miglioramento dei servizi approvato per il territorio dell'Alta Carnia nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, accompagnata da un programma sintetico degli interventi per ciascun anno di riferimento e da un cronoprogramma.
13 bis. Il Comune richiede l'erogazione dei contributi per stati di avanzamento della spesa e a saldo delle singole annualità, allegando la rendicontazione prevista dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 e la relazione che illustra l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi.
13 ter. Il Comune può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e presenta la rendicontazione entro il 28 febbraio 2025.
14. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
14 bis. Su istanza del Comune, la struttura regionale competente è autorizzata a prorogare i termini di rendicontazione stabiliti, per le singole annualità, con il provvedimento di concessione: a tal fine, l'istanza è corredata del nuovo cronoprogramma e della relazione che illustra le motivazioni della richiesta di proroga e della conseguente variazione del programma degli interventi.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
16. L'Amministrazione regionale riconosce le malghe quale patrimonio identitario dei territori montani, testimonianza storica di cultura materiale, di interesse architettonico per la presenza di uniche e peculiari tipologie edilizie, di interesse paesaggistico, come componente caratteristica del territorio montano, e di interesse sociale per le comunità locali, delle quali rappresentano elementi distintivi di vita familiare e comunitaria.
17. Al fine di preservare i complessi malghivi di cui al comma 16, di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici e l'attività di monticazione connessa al benessere animale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti esclusivamente in favore dei Comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda di aiuto.
18. Gli aiuti di cui al comma 17 sono finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici.
19. Con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 18.
20. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , in particolare ai sensi dell'articolo 29 "Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.
20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.
21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
22. All' articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << economico >> è inserita la seguente:<< anche >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica, anche dei territori montani della regione, mediante la messa in sicurezza degli impianti presenti o la realizzazione di nuovi impianti nei poli sciistici, nonché attraverso l'acquisto, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per finalità turistiche.>>.

23. Per le finalità dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 14/2018 , come sostituito dal comma 22, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
24. Al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 21/2007 , la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014, l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i <<business angels>> e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. La disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali POR FESR 2014/2020, la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita secondo modalità conformi alla pertinente disciplina regionale, statale ed europea.
25. Il fondo di cui al comma 24, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituisce gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007, amministrata con contabilità separata da FVG PLUS SpA, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
26. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative possono essere alimentate da:
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi alle operazioni finanziarie.
27. Il Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative può essere alimentato con risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali POR FESR 2014/2020, nel rispetto della normativa regionale, statale ed europea che disciplinano il loro utilizzo.
28. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres. , le domande presentate nell'esercizio 2018, e non finanziate per mancanza di risorse disponibili sono finanziate, nel limite massimo di 1.400.000 euro, con le risorse stanziate per l'anno 2019 a valere sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese istituito ai sensi dell' articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 .
29. Per le finalità previste dal comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
30. A decorrere dal 1 aprile 2019, sono trasferiti ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa, esercitati dalla Regione ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 23 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa):
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all' articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all' articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);
b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all' articolo 115 del regio decreto 773/1931 , ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ), e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede.
31. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 30 in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, pubblicità e concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità.
32. Resta di competenza della Regione il completamento dei procedimenti amministrativi già avviati alla data di trasferimento delle funzioni di cui al comma 30.
33. Con la legge di assestamento al bilancio regionale è determinato il finanziamento da assegnare ai Comuni con riferimento alle funzioni trasferite di cui al comma 30, nonché i criteri di riparto tra i Comuni stessi.
34. L'Amministrazione regionale sostiene e promuove attività atte a migliorare la competitività delle imprese operanti sul territorio regionale.
35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a loro carico.
36. I contributi di cui al comma 35 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) attività di ricerca e sviluppo;
b) attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali;
c) attività di fusione e acquisizione.
37. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 35.
38. L'agevolazione di cui al comma 35 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
39. Ai fini dell'attuazione del comma 35 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.
40. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un contributo di 200.000 euro per il recupero dell'immobile di proprietà comunale sito nell'area "del Privilegio".
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, accompagnata da un programma sintetico degli interventi per ciascun anno di riferimento e da un cronoprogramma.
43. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
44. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2019 all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane un finanziamento straordinario di 250.000 euro per la presentazione di un programma di interventi, anche di investimento, per il miglioramento dei servizi di trasporto, sanità e istruzione in favore dei Comuni dell'Unione stessa, con particolare riferimento ai Comuni del Subambito Val D'Arzino-Val Cosa, non già direttamente destinatari degli interventi della Strategia Nazionale Aree Interne.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata e corredata di un programma dettagliato degli interventi e dei relativi beneficiari, nonché dei tempi di realizzazione.
47. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 150.000 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
49. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole soppresse al comma 28 da art. 32, comma 1, L. R. 6/2019
2Parole sostituite al comma 28 da art. 32, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 20 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
4Comma 20 bis aggiunto da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
5Integrata la disciplina del comma 35 da art. 2, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 10 bis aggiunto da art. 3, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al comma 24 da art. 3, comma 2, L. R. 11/2020
8Integrata la disciplina del comma 24 da art. 14, comma 1, L. R. 11/2020
9Comma 13 bis aggiunto da art. 4, comma 77, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Comma 13 ter aggiunto da art. 4, comma 77, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
11Comma 14 bis aggiunto da art. 4, comma 77, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12Parole aggiunte al comma 9 da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 13/2022
13Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 13/2022
14Comma 10 .1 aggiunto da art. 3, comma 53, lettera c), L. R. 13/2022
15Comma 13 ter sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Comma 8 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17Comma 9 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18Comma 10 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19Comma 10 .1 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
20Comma 10 bis abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Comma 11 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22Parole soppresse al comma 24 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 14/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
23Parole sostituite al comma 25 da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 14/2023 , con effetto dall'1/1/2024.