Art. 7
(Il Piano regionale della mobilità ciclistica - PREMOCI)
1.
La Regione predispone e approva il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la
legge 11 gennaio 2018, n. 2
(Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), e con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.
2. Il PREMOCI è sovraordinato ai piani previsti dagli articoli 8 e 9.
3.
Il PREMOCI, in particolare, si suddivide nelle due seguenti parti:
a)
parte infrastrutturale che:
1) individua il grafo della RECIR di cui all'articolo 4 e i centri attrattori sia di interesse regionale, tra cui i centri di interscambio modale, sia di interesse transregionale;
2) elabora l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;
3) definisce le linee guida per la realizzazione e l'adeguamento delle piste ciclabili;
4) definisce le linee guida per la realizzazione degli itinerari ciclabili;
5) definisce le norme e le linee guida per la realizzazione dei parcheggi per biciclette, pubblici e privati e dei sistemi per il monitoraggio del traffico ciclistico;
b)
parte strategica che:
1) individua e programma le azioni per la promozione e l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto quotidiano;
2) individua i criteri di priorità per la programmazione e la realizzazione degli interventi;
3) definisce le linee d'indirizzo per i piani sottordinati di cui agli articoli 8 e 9;
4) individua la metodologia per la quantificazione della ripartizione modale degli spostamenti, con particolare riguardo agli spostamenti in bicicletta.
4. Il PREMOCI individua le possibili sinergie tra le direttrici d'interesse naturalistico, culturale e paesaggistico prioritarie e secondarie indicate nella sottostante tabella e le ciclovie della RECIR di cui all'articolo 4:
Direttrici prioritarie | Direttrici secondarie |
| |
Direttrice Alpe Adria | Direttrice Anello Carnico |
Direttrice Adriatica | Direttrice Val Cellina |
Direttrice Pedemontana | Direttrice Magredi |
Direttrice del Tagliamento | Direttrice Colline Moreniche |
| Direttrice Udine-Natisone |
| Direttrice Livenza-Isonzo |
| Direttrice Basso Isonzo |
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione predispone il progetto di Piano regionale della mobilità ciclistica.
6. La Giunta regionale adotta in via preliminare il progetto di Piano di cui al comma 5 al fine di accompagnare le scelte di pianificazione con il contributo degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi pubblici e collettivi nel campo della mobilità, interpellati tramite apposite consultazioni.
7. Al termine della fase di cui al comma 6 la Giunta regionale adotta il Piano regionale della mobilità ciclistica al fine di acquisire le osservazioni da parte del pubblico interessato e pervenute entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, entro novanta giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione dà notizia del rigetto o dell'accettazione delle osservazioni e approva il Piano, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.
9. Il Piano viene emanato con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.