Art. 15 bis
(Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)
1. L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del famigliare malato.
3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.
5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.