LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 9
 (Erogazione di risorse agli enti locali)
1. Nelle more dell'intesa di cui all' articolo 10, comma 59, della legge regionale 25/2016 , per l'anno 2017 le disposizioni di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale definite in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1608 (Individuazione delle quote provvisorie di maggior gettito IMU 2016 dei Comuni del Friuli Venezia Giulia da assicurare a favore del bilancio statale e regionale. Modifica DGR 279/2016).