LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 22
 (Budget assunzionali)
1. I budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riferiti all'anno 2017 concorrono alla definizione del budget di cui all' articolo 19, comma 2, della legge regionale 18/2016 .
2.
Ai fini della definizione del budget di cui all' articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016 si tiene conto anche dei resti assunzionali derivanti dalla soppressione delle Comunità montane, ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014 .

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 31/2017