LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 21
 (Vigenza delle graduatorie)
1. Il termine di vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, approvate dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 125/2013 , già oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), si intende fissato, in relazione a quanto da ultimo previsto dall' articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legge 101/2013 , come modificato dall' articolo 1, comma 368, della legge 232/2016 , al 31 dicembre 2017.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018