LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 19
 (Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016)
1.
Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 le parole << fatta salva l'ipotesi di mobilità di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) >> sono sostituite dalle seguenti: << fatta salva la possibilità di attivazione della mobilità di comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza, e della mobilità intercompartimentale >>.

2. Alla legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dell'articolo 2 le parole << 31 marzo 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 aprile 2017 >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole << Comparto unico >> sono aggiunte le seguenti: << ; non è richiesto in caso di trasferimento per mobilità il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2 >>;

e)
il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.>>;

f)   ( ABROGATA )
3.
II comma 9 dell' articolo 52 della legge regionale 20/2016 è abrogato.

4. Il nulla osta di cui all' articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016 , come sostituito dal comma 2, lettera e), è richiesto anche per le procedure di mobilità che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già avviate ma non ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di destinazione, dell'atto di trasferimento.
Note:
1Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
3Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018