LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 17
 (Risorse per il personale delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Qualora in esito all'attuazione dell' articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016 , le Unioni territoriali intercomunali non risultino destinatarie di personale di staff con profilo amministrativo - economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità, la Regione trasferisce alle Unioni medesime risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità, previa adozione di specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. Nelle more della attuazione delle procedure di assunzione di cui al primo periodo e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni possono, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, ricorrere, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti, a forme di lavoro flessibile per l'acquisizione delle professionalità di staff.
2.
Ai fini della verifica della consistenza del personale di staff presso ciascuna Unione e della conseguente determinazione delle risorse e degli spazi assunzionali da trasferire ai sensi del comma 1, si tiene conto anche del personale di staff trasferito alle Unioni a seguito della soppressione delle Comunità montane ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014 .

3. L'Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per l'attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
4. Per le finalità del presente articolo il competente servizio della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati dalla Direzione generale, procede all'assegnazione delle risorse alle Unioni aventi diritto.
5. La concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 4 sono effettuate sulla base dell'attuazione degli specifici piani occupazionali, in ragione della decorrenza dei relativi contratti, comunicata alla Regione.
5 bis. La Regione trasferisce, inoltre, nell'ambito delle disponibilità di cui al presente articolo, risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale con i criteri di cui al comma 3, in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, a decorrere dall'1 settembre 2017, così ripartite:
a) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 2 unità;
b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 4 unità;
c) Unione territoriale intercomunale Giuliana 2 unità;
d) Unione territoriale intercomunale Noncello 2 unità.
(2)
5 ter. Nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione di cui al comma 5 bis e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.
5 quater.  
( ABROGATO )
6. Per le finalità previste al presente articolo è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017, di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede come di seguito indicato:
a) per l'anno 2017, per 1.160.000 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per 500.000 euro mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per gli anni 2018 e 2019, mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 31/2017
2Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
3Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
4Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
5Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 18, L. R. 37/2017
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 12/2018
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 18, L. R. 20/2018
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 26/2018
9Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.