LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47

Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 06/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/01/2018
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 5
 (Oneri di primo impianto)
1.
Ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), è prevista a favore del Comune di Treppo Ligosullo un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2018 a favore del Comune di Treppo Ligosullo entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.
3. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 2, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.