LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco contributi per concorrere nelle spese necessarie per la gestione e la manutenzione, ai fini dell'accessibilità, del complesso della ex caserma Sbaiz, già campo di concentramento per prigionieri civili della ex Jugoslavia.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 settembre dell'esercizio in cui sono stanziate le relative risorse, corredata della descrizione degli interventi da realizzare, comprensiva dell'indicazione delle date previste per l'inizio e l'ultimazione degli interventi stessi e del relativo quadro economico.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, nel limite massimo dello stanziamento previsto, ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
5. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, e di perseguire al contempo obiettivi di economia procedimentale, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 1409/Cult del 19 aprile 2017, sulla base del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1974.
6. Per le finalità previste dal comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma medesimo, mediante scorrimento di detta graduatoria, utilizzando le risorse di cui al comma 8.
7. Al fine di assicurare che i soggetti finanziabili nell'esercizio 2018 ai sensi del comma 6 possano disporre di un congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, il termine di ultimazione dei progetti stessi, attualmente fissato al 30 giugno 2018 dalla norma di cui all' articolo 7, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è differito al 30 giugno 2019 ed è altresì prorogabile per un periodo massimo di quattro mesi su motivata richiesta dell'ente interessato.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 232.300 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
9. Al fine di sviluppare l'azione regionale avviata nel 2017 per incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione degli interventi di investimento la cui progettazione ha già beneficiato dei contributi regionali previsti dall' articolo 7, comma 70, della legge regionale 31/2017 e dall' articolo 7, comma 43, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
10. Per le finalità previste dal comma 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) al Comune di Gemona del Friuli, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari al riallestimento della sala teatrale e cinematografica del Cinema Teatro Sociale di Gemona;
b) al Comune di Osoppo, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari all'allestimento del Museo della Fortezza di Osoppo;
c) al Comune di Buttrio, un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari all'allestimento del Museo della Civiltà del Vino a Buttrio.
11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 maggio 2018, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva del relativo cronoprogramma e del quadro economico.
12. I contributi di cui al comma 10 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento, e sono erogati in unica soluzione anticipata, previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori principali.
13. Per le finalità previste dal comma 10, lettera a), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
14. Per le finalità previste dal comma 10, lettera b), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
15. Per le finalità previste dal comma 10, lettera c), è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
16. In continuità con le attività di promozione della lettura realizzate nel triennio 2015-2017 ai sensi dell'articolo 6, commi da 56 a 61, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, promuove e sostiene un nuovo accordo multisettoriale triennale per la promozione della lettura in regione in età 0-18 anni.
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un accordo con il Consorzio Culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del bambino ONLUS di Trieste, Damatrà ONLUS, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione culturale pediatri e l'Ufficio scolastico regionale e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.
18. La domanda del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
19. Per l'anno 2018 la domanda di cui al comma 18 è presentata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 17.
20. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 18 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'accordo di cui al comma 17. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.080.000 euro, suddivisa in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
22. La Regione, nel riconoscere la storica presenza sul proprio territorio della comunità linguistica e culturale croata, sostiene azioni promosse dalla comunità medesima volte alla diffusione della conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura croate.
23. Per le finalità previste dal comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di attività, comprensivo di iniziative culturali, formative e di divulgazione in genere, da realizzarsi da parte dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
24. La domanda di contributo, corredata del programma di attività da realizzarsi, è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
25. Il contributo di cui al comma 22 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Il contributo annuo destinato all'Associazione può essere utilizzato anche, nella misura massima del 30 per cento, a copertura di spese generali e di funzionamento connesse all'attività istituzionale.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo previsto dall' articolo 6, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone, per interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano.
28.
Alla lettera g) del comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 , dopo le parole << interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano >>, sono inserite le seguenti: << favorendo il trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e >>.

29. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 28, l'Associazione presenta al Servizio competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2018. Nello stesso termine l'Associazione presenta il rendiconto di tutte le spese sostenute, per le medesime finalità, sino alla data del 31 dicembre 2017.
30. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), di cui alla Tabella M, un ulteriore importo di 21.000 euro è destinato alle finalità di cui alla lettera g) del comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 , come modificata dal comma 28.
31. Per le finalità previste dal comma 30, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
32. Al fine di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione della lingua slovena nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro all'Associazione/Združenje "Don Mario Cernet" con sede nel Comune di Malborghetto Valbruna, per l'organizzazione di corsi di lingua slovena in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di iniziative e attività previste nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
35. La Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena, con riferimento a quanto previsto dalla legge 38/2001 e dalla legge regionale 26/2007 in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, l'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) con sede a Cividale del Friuli (Udine) ai fini della conservazione e della tutela presso le comunità dei corregionali all'estero della propria identità culturale e linguistica, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).
36. Per le finalità di cui al comma 35 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente all'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) un contributo, a valere sulla quota destinata al sostegno dei progetti di attività di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002 , nel limite massimo del 10,37 per cento.
37. Il contributo previsto dal comma 36 è concesso all'associazione a seguito della presentazione della domanda con le modalità indicate nel regolamento di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002 .
38. Alla spesa derivante dalla modifica normativa di cui al comma 35, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
39.  
( ABROGATO )
40.  
( ABROGATO )
41.  
( ABROGATO )
42.  
( ABROGATO )
43. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 162.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
44.  
( ABROGATO )
(5)
45.  
( ABROGATO )
(6)
46.  
( ABROGATO )
(7)
47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
48. Per l'esercizio 2018 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
49. Alle finalità di cui al comma 48 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
50. Per l'esercizio 2018 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 30,8 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 24,4 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 24,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
51. Alle finalità di cui al comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
52. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002 , per l'anno 2018 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.328.800 euro è ripartito come segue:
a) 820.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
b) 200.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
c) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002 ;
d) 70.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2018: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002 ;
e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002 , da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 .
53. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 52, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54. Alle finalità di cui al comma 52 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
55. Nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di un possibile riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale, in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2, e al disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata a concedere nell'esercizio 2018, ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale gestiti da enti pubblici e individuati nella Tabella L allegata alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), contributi a sostegno di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.
56. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 55, in deroga all'articolo 30 e all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono definiti:
a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di contributo;
b) le tipologie di progetti ammissibili a contributo, individuate tra quelle indicate al comma 55, e i limiti finanziari minimi e massimi dei progetti stessi;
c) i criteri di valutazione dei progetti e di determinazione dei contributi;
d) l'intensità dei contributi;
e) le tipologie di spese ammissibili;
f) le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini di rendicontazione degli stessi.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
58. Al fine di dare continuità al finanziamento precedentemente concesso fino all'anno 2016 dall'Amministrazione provinciale di Pordenone all'Ente Friuli nel Mondo, e in considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di attività culturali ai sensi dell'articolo 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 26/2014 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Friuli nel Mondo un contributo straordinario per la realizzazione dei propri progetti o programmi di iniziative e attività culturali.
59. Il soggetto di cui al comma 58 presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali.
60. Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 16/2014 e dal regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 , emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 , in quanto compatibili.
61. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
62. Al fine di sviluppare ulteriormente l'opera di valorizzazione culturale delle aree archeologiche concesse in uso dallo Stato alla Fondazione Aquileia, e in particolare dell'area archeologica denominata "Fondi Cossar", la Regione è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, e successivamente a conferire in uso alla Fondazione suddetta ai sensi dell' articolo 115, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), i beni immobili di cui all'atto di vendita di data 9 novembre 2017, rep. 11. 84540/31652 del notaio Tania Andrioli di Palmanova, che risultano direttamente confinanti con la citata area archeologica e assumono rilevanza strategica nel quadro della programmazione degli interventi previsti dalla Fondazione medesima.
63. Per le finalità previste dal comma 62 l'Amministrazione regionale è autorizzata a esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell' articolo 62 del decreto legislativo 42/2004 , in relazione ai beni immobili dichiarati di interesse culturale oggetto dell'atto di vendita di cui al comma 62.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
65. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo di perfezionare un progetto di investimento che ha già beneficiato di un contributo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Maria Maggiore di Spilimbergo un contributo straordinario per la prosecuzione del restauro degli affreschi del Duomo di Spilimbergo.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
67. Il contributo di cui al comma 65 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.
68. La concessione del contributo di cui al comma 65 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 66 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
69. Per le finalità previste dal comma 65 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
70. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo di evitare il degrado di un edificio di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Congregazione armena mechitarista di Venezia un contributo straordinario per la realizzazione di interventi urgenti di salvaguardia della "Chiesa degli Armeni", sita in via Giustinelli a Trieste.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
72. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.
73. La concessione del contributo di cui al comma 70 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 71 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .
74. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
75. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio librario delle biblioteche civiche tuttora conservato in strutture precarie risalenti alla prima ricostruzione del Friuli dopo il sisma del 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni gestori delle biblioteche medesime contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a sede di biblioteca in cui trasferire detto patrimonio librario.
76. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 75 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali corredata della descrizione dell'opera da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
77. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
78. I contributi di cui al comma 75 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 7/2000 ; a tal fine il Servizio di cui al comma 76 istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese.
79. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 75 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .
80. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
81. Al fine di supportare l'operatività e sviluppare progettualità condivise, la Regione è autorizzata a mettere a disposizione del Museo storico e parco del castello di Miramare, con oneri a carico dell'Amministrazione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di due unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione. Gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante presso la Regione medesima.
82. Ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 è approvata l'allegata Tabella M con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2018 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
83. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella M, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all' articolo 8 della legge 38/2001 , nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale, un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.
84. Per le finalità previste dal comma 83, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2018 la spesa di 500.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato.
85. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è approvata l'allegata Tabella N in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2018.
86. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella M, sono finanziati gli interventi di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 e all'articolo 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dai commi da 87 a 89.
87. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 è destinato per l'esercizio 2018 un importo di 20.000 euro.
88. A favore delle Associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria per l'esercizio 2018 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA CUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2018 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
90. Per le finalità previste dai commi 87, 88 e 89, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2018 la spesa di 165.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
91.  
( ABROGATO )
92.  
( ABROGATO )
93.  
( ABROGATO )
94. Per le finalità previste dal comma 91 è destinata la spesa di 27.614 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
95.  
( ABROGATO )
(8)
96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
97. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi conservativi di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 42/2004 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per le prime opere urgenti e necessarie alla messa in sicurezza di Villa Cernazai-Pontoni.
98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
99. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montereale Valcellina un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale "Antonio Pitter" di Malnisio oggi Museo & Science Centre Immaginario Scientifico.
101. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 100 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
103. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 85, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario per la divulgazione, promozione e valorizzazione dei siti del progetto "Protostoria in Friuli".
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del beneficiario.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 57.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Dorligo della Valle - Dolina un contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria del teatro comunale France Prešeren.
107. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
108. Per le finalità previste dal comma 106 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
109. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 5456/CULT del 27 novembre 2017, sulla base del "Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1790.
110. Per le finalità previste dal comma 109 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 111, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 109, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
111. Per le finalità previste dal comma 109 è destinata la spesa di 136.704,80 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
112. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2017 per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi per il trasporto a sostegno delle persone con disabilità, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del regolamento attuativo della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), con decreto n. 2837/CULT del 27 luglio 2017.
113. Per le finalità previste dal comma 112 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 114, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 112, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
114. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 56.037,22 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
115. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015, 2016 e 2017 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.
116. Per le finalità previste dal comma 115 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2018, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 117, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 115, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
117. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 570.793,59 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro al Centro culturale "Il Villaggio" di Udine, attesi i buoni risultati ottenuti ai fini dell'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari attraverso il progetto pilota "Tu sei un bene per me", per lo svolgimento delle attività istituzionali.
119. Per le finalità previste dal comma 118 il Centro culturale "Il Villaggio" di Udine presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.
120. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 126.
121. Al fine del riconoscimento ai soggetti già beneficiari di finanziamenti attribuiti dalle Province, la Regione è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera, Università della Terza Età di Pordenone, Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons, Università della Terza Età del Sanvitese, Università della Terza Età dello Spilimberghese, Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto, un finanziamento straordinario per il sostegno delle loro attività.
122. Il finanziamento di cui al comma 121 è ripartito nella seguente misura e per gli importi seguenti:
a) Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera: 4.271 euro;
b) Università della Terza Età di Pordenone: 14.189 euro;
c) Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons: 5.968 euro;
d) Università della Terza Età del Sanvitese: 9.739 euro;
e) Università della Terza Età dello Spilimberghese: 3.845 euro;
f) Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto: 1.988 euro.
(4)
123. Per le finalità previste dal comma 121 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 126.
124. All' articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33 (Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole << Tavolo ludico regionale >> sono inserite le seguenti: << nonché gli importi del contributo regionale per classe demografica di appartenenza ai sensi del comma 3; >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, è determinata in relazione alle seguenti classi demografiche, con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:
a) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
b) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti;
c) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti;
d) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione tra 80.001 e 150.000 abitanti;
e) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione oltre i 150.000 abitanti.>>.

125. Per il solo anno 2018, nelle more di costituzione del Tavolo ludico regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 33/2017 , le priorità e gli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
126. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole sostituite al comma 39 da art. 1, comma 6, L. R. 12/2018
2Parole soppresse al comma 37 da art. 1, comma 22, L. R. 12/2018
3Comma 121 sostituito da art. 6, comma 28, L. R. 14/2018
4Comma 122 sostituito da art. 6, comma 28, L. R. 14/2018
5Comma 44 abrogato da art. 6, comma 31, L. R. 14/2018
6Comma 45 abrogato da art. 6, comma 31, L. R. 14/2018
7Comma 46 abrogato da art. 6, comma 31, L. R. 14/2018
8Comma 95 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 25/2018
9Integrata la disciplina del comma 16 da art. 6, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Comma 39 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 40 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Comma 41 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 42 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Comma 91 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Comma 92 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Comma 93 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.